Disegno di legge sulla legittima difesa di Forza Italia.
1 All' aritcolo 52 del codice penale sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
"Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un' azione per difendere la propria o l' altrui incolumità ovvero cose proprie o di terzi nei in cui l' aggressione, la violenza o la minaccia avvengano in una abitazione o in altro luogo privato, da parte di una o più persone travisate, con armi, con strumenti atti a offendere o ponendo in essere fatti tali da far presumere che sia stia per commettere un reato.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente, qualora la vittima non sia riuscita a porre in essere atti difensivi e abbia subito l' aggressione, la violenza o la minaccia può assumere ogni atto idoneo al fine di assicurare l' aggressore alla giustizia. Foto di ZucchiniFoto
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